Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Diritto di accesso civico semplice
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Consiglio provinciale ha l'obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del suo sito istituzionale, quando quest'obbligo non è adempiuto dall’amministrazione consiliare.
Diritto di accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati che non necessitano di ulteriore attività di rielaborazione e ai documenti detenuti dal Consiglio provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il diritto di accesso generalizzato è escluso in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:
- interessi pubblici: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;
- interessi privati: la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Inoltre l’accesso civico generalizzato è escluso, in base all'art. 5 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli indicati nell’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (che corrisponde, nell'ordinamento provinciale, all’art. 32 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa, e cioé della legge provinciale n. 23 del 1992).
L’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso previsto dall’art. 32 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 (richiamata dall’art. 33 del regolamento interno del Consiglio provinciale), che è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita, previa richiesta motivata, attraverso la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico può essere presentata:
a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) al responsabile della trasparenza del Consiglio provinciale, se la domanda ha a oggetto dati, informazioni o documenti di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice). La richiesta di accesso civico può essere presentata utilizzando uno dei due moduli appositamente predisposti per l’accesso civico semplice e per l’accesso civico generalizzato, pubblicati in questa sezione.
La richiesta può essere presentata o trasmessa:
- a mano, direttamente presso la sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in via Manci, n. 27 - 38122 Trento;
- per via telematica, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (in particolare dal suo art. 65), all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del servizio/struttura del Consiglio provinciale che detiene i documenti/dati (gli indirizzi sono rintracciabili in questo sito, sezione "Organizzazione" - "Telefono e posta elettronica"), oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it;
- tramite posta ordinaria, indirizzando la richiesta al servizio/struttura del Consiglio provinciale che detiene i documenti/dati o al responsabile della trasparenza del Consiglio provinciale, in via Manci, n. 27 - 38122 Trento.
Entrambe le tipologie di accesso civico sono caratterizzate da:
- assenza di limitazioni in ordine alla legittimazione soggettiva: la richiesta di accesso civico può essere formulata da chiunque;
- assenza di obblighi di motivazione in capo al richiedente: chi formula la richiesta non deve dare dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del dato o documento;
- gratuità del rilascio, salvo il rimborso del costo di riproduzione;
- obbligo di conclusione del procedimento di accesso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (salva la possibilità di un suo prolungamento nei casi di notifica a eventuali controinteressati).
Rimedi
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza.
Inoltre è prevista la possibilità di ricorrere al difensore civico e al tribunale regionale di giustizia amministrativa, secondo le norme di legge.
Responsabile della trasparenza del Consiglio provinciale è:
Giuseppe Sartori
telefono: 0461 - 213214
fax: 0461 - 213116
e-mail: giuseppe.sartori@consiglio.provincia.tn.it
posta elettronica certificata (PEC): segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
Riferimenti normativi
- articoli 32 e seguenti del regolamento interno del Consiglio provinciale;
- legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5);
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
- legge provinciale sull'attività amministrativa 1992;
- piano anticorruzione del Consiglio provinciale.
Modulo per la richiesta di accesso civico semplice
Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato
Registro degli accessi