Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

In base all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, nell’organizzazione del Consiglio provinciale non opera direttamente il sistema di misurazione e valutazione delle performance disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2009.


Nell’organizzazione del Consiglio provinciale non è prevista una relazione sulla performance, né quindi una sua validazione da parte del nucleo di valutazione.


Nell’organizzazione del Consiglio provinciale non è prevista una relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.

Contenuto inserito il 25-07-2018 aggiornato al 25-07-2018

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